Notice: Undefined variable: ub in /web/htdocs/www.federbalneariitalia.it/home/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Notice: Undefined variable: ub in /web/htdocs/www.federbalneariitalia.it/home/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Tar: “Illegittima alta valenza turistica su litorali in erosione” – Federbalneari ITALIA

Tar: “Illegittima alta valenza turistica su litorali in erosione”

Importante sentenza del tribunale amministrativo laziale sull’applicabilità dei canoni balneari

Il Tar del Lazio ha confermato l’illegittima applicazione, nel territorio litoraneo di Roma, dei parametri conferiti dal Municipio X per l’alta valenza turistica dei canoni sulle concessioni balneari, attesa la non corrispondenza fattuale riguardo a uno dei criteri di attribuzione che riguardano lo stato erosivo del litorale romano. È l’esito del ricorso presentato dalla società La Playa di Ostia, difesa dall’avvocato Vincenzo Cellamare (studio Zunarelli) e dall’ufficio legislativo dell’associazione Federbalneari Italia, con sentenza n. 5556 emessa il 31 marzo scorso. Lo stato erosivo della costa era stato escluso dalla pubblica amministrazione, ma secondo il tribunale, era reso evidente dalle verificazioni compiute (a questo proposito il Tar si è richiamato alla sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato n. 5364/2022 del 28 giugno 2022). Così una nota dell’ufficio di presidenza di Federbalneari Italia commenta l’esito della sentenza: «Abbiamo espresso da sempre le nostre riserve sull’applicazione dell’alta valenza turistica alle realtà costiere italiane a forte erosione e il tribunale romano ha finalmente confermato questa tesi, accogliendola. Esprimiamo dunque soddisfazione anche per il diritto di superficie in continuità di concessione, confermando il non incameramento di tali opere in continuità di rapporto concessorio». Il tribunale amministrativo laziale ha infatti altresì riconosciuto fondato il motivo di ricorso circa il mancato incameramento delle opere demaniali pertinenziali al patrimonio dello Stato, in quanto realizzate su diritto di superficie in costanza di rapporto concessorio non ancora conclusosi, con la conseguenza che non si sarebbe mai verificato l’effetto acquisitivo (che si realizza solo allo scadere della concessione), mentre la proroga, che interviene prima della scadenza, opera senza soluzione di continuità; ragioni per le quali non trovava applicazione, in quelle fattispecie, la questione della proporzionalità dell’incameramento automatico allo Stato dei beni del concessionario uscente, destinati a essere utilizzati dal concessionario entrante, oggetto della questione sollevata con l’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia europea n. 8010/2022 del Consiglio di Stato.

Fonte: MondoBalneare.com

Tar: “Illegittima alta valenza turistica su litorali in erosione”