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5 Gennaio 2021 da admin

“Le proroghe tecniche sulle concessioni balneari sono illegittime”

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Maurelli (Federbalneari) fa chiarezza sul rapporto fra la scadenza dei titoli al 2033 e la validità dei permessi fino al 2021.

In questi giorni sulle concessioni balneari stiamo assistendo a un dibattito assurdo e schizofrenico, che impone alle istituzioni di fare chiarezza senza introdurre ulteriori elementi di contraddizione che minano ancor più la certezza del diritto. Siamo di fronte a una norma vigente che stabilisce in modo chiaro quale sia l’oggetto della volontà dello Stato in merito alle concessioni demaniali con scadenza al 31 dicembre 2020, nel pieno esercizio del proprio potere di individuare l’interesse pubblico prevalente e nell’identificazione di quest’ultimo nel superamento della crisi economica quale priorità riconosciuta nell’attuale situazione di pandemia.

L’articolo 182, secondo comma della legge 77/2020 è particolarmente chiaro: la norma dispone il mutamento del termine finale della concessione tranne che per i casi in cui il rapporto si sia interrotto per revoca o decadenza e lascia all’amministrazione comunale solo il compito di provvedere a verificare presupposti e requisiti assumendo un atto meramente ricognitorio, la cui assenza fa venir meno la certificazione dell’avvenuta proroga ma non l’effetto determinato dalla norma stessa; se ciò non bastasse, si prevede esplicitamente che il concessionario prosegua la sua attività a fronte del pagamento del canone; se ciò ancora non fosse sufficiente, a chiarire il quadro giuridico si dispone il divieto di procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione dei relativi titoli, con ciò identificando l’interesse pubblico previsto quale criterio di assegnazione nell’art. 37 del Codice della navigazione nella priorità della prosecuzione del rapporto tra il bene demaniale e l’attuale titolare della concessione.

Ci pare onestamente che non ci sia molto spazio per gli equivoci, ma a quanto pare ne circola qualcuno. Non si può infatti accettare che davanti a queste garanzie ci sia chi riesce a trasformare un termine stabilito (e prorogato con la legge 159/2020) solo in relazione alla validità di permessi e titoli edilizi che niente ha a che fare con la durata delle concessioni stabilita senza possibilità di dubbi dall’articolo 182, secondo comma della legge 77/2020.

In questo quadro, l’unica cosa che può essere oggetto di nuova previsione legislativa non è certamente una “proroga tecnica” – che del resto risulterebbe totalmente avulsa dai tradizionali istituti giuridici del settore – ma eventualmente l’obbligo per l’amministrazione comunale e regionale di quantificare il canone previsto per ciascuna concessione, determinando la condizione per la prosecuzione del rapporto concessorio, come previsto dalla norma statale e anche in assenza della certificazione del Comune. Non possono infatti ritenersi ammissibili le estemporanee interpretazioni di chi non ha il coraggio e la responsabilità di applicare una legge dello Stato e si arroga il diritto di dettare indirizzi individuando mediazioni che non rispettano il tenore della legge e creano confusione in una situazione già abbastanza dibattuta.

Tutto questo affannarsi senza un reale approfondimento giuridico rischia di compromettere un lavoro serio che ora vede davanti a sé il bivio di una riforma del sistema altrettanto chiara e caratterizzata dal coraggio di scendere sul terreno della competitività, ma senza abdicare alla sovranità nazionale e con essa al diritto di determinare i principi che governano il comparto del turismo balneare italiano e in particolare di individuare un punto di caduta nel rispetto delle libertà economiche di matrice europea, ma fuori dalla direttiva Bolkestein.

Fonte: MondoBalneare.com

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